Statuto›Capo VI
Art. 22
In vigore dal 6 lug 1889
Nessuno di essi può a titolo veruno percepire assegnamento o rimunerazione di sorta sul bilancio del collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-22