Statuto›Parte II
Art. 26
In vigore dal 6 lug 1889
Tutte le alunne interne pagano una retta o pensione annua di lire 500, in quattro rate trimestrali anticipate e sostengono le spese del loro corredo, e della sua conservazione e rinnovamento; e portano con sè tutti gli altri oggetti personali di cui nella nota che sarà loro consegnata. Le alunne esterne, fatta eccezione delle diciotto di cui nell', pagano la tassa mensile che viene stabilita dal comitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-26