Statuto›Capo VIII
Art. 31
In vigore dal 6 lug 1889
La istruzione delle alunne paganti e non paganti delle scuole interne consiste in due corsi; l'uno inferiore di cinque classi, e l'altro superiore di due. Gl'insegnamenti del primo corso sono dati in conformità dei programmi vigenti per le scuole elementari pubbliche. Quelli del corso superiore sono determinati dal comitato mediante apposito regolamento, approvato dal consiglio scolastico provinciale. In ambedue i corsi sono obbligatori ì lavori femminili, la ginnastica, il canto, e la danza. Sono facoltativi ed a spese della famiglia gl'insegnamenti della musica, del disegno, e delle lingue straniere. Nella scuola esterna per le alunne povere l' istruzione che s'impartisce è quella delle scuole elementari obbligatorie.
Le alunne che si distinguono in esse per ingegno possono essere ammesse, al compiere della detta scuola fra le 18 che frequentano le scuole interne, a senso dell'.
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