StatutoCapo IX

Art. 33

In vigore dal 6 lug 1889
Può essere coadiuvata nelle incombenze da una delle istitutrici, a sua scelta, la quale ordinariamente attende in modo speciale alla disciplina ed all'amministrazione interna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-33

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