Statuto›Capo IX
Art. 33
In vigore dal 6 lug 1889
Può essere coadiuvata nelle incombenze da una delle istitutrici, a sua scelta, la quale ordinariamente attende in modo speciale alla disciplina ed all'amministrazione interna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-33