StatutoParte II

Art. 29

In vigore dal 6 lug 1889
La nomina ai posti governativi spetta al Ministero della pubblica istruzione sulla proposta del comitato; per gli altri al comitato stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo