StatutoParte II

Art. 30

In vigore dal 6 lug 1889
Oltre le scuole interne per le alunne paganti o fruenti dei posti gratuiti, e per le diciotto alunne appartenenti a famiglie meno agiate, di cui all', il collegio mantiene anche una scuola esterna per le alunne appartenenti a famiglie povere, alle quali somministra anche i libri necessari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-30

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