Art. 30
StatutoParte II

Art. 30

30 / 42
In vigore dal 6 lug 1889
Oltre le scuole interne per le alunne paganti o fruenti dei posti gratuiti, e per le diciotto alunne appartenenti a famiglie meno agiate, di cui all', il collegio mantiene anche una scuola esterna per le alunne appartenenti a famiglie povere, alle quali somministra anche i libri necessari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-30