Statuto›Parte II
Art. 24
In vigore dal 6 lug 1889
Il numero delle alunne interne e delle esterne paganti è indeterminato; se ne riceveranno quante il locale potrà comodamente contenerne.
Il numero delle fanciulle meno agiate ammesse gratuitamente in qualità di alunne esterne alle scuole interne del collegio è fissato a diciotto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-24