Statuto›Capo V
Art. 19
In vigore dal 6 lug 1889
Ogni membro del comitato può fare quelle proposte che crede utili; esse non possono però essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso d'urgenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-19