Statuto›Capo V
Art. 14
In vigore dal 6 lug 1889
Le adunanze del comitato sono ordinarie e straordinarie; le prime si terranno almeno una volta al mese nel giorno fissato dal comitato stesso; le altre quando il presidente lo stimi necessario, o ne sia fatta domanda sottoscritta da due consiglieri, ovvero per disposizione delle autorità superiori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-14