Statuto›Capo V
Art. 17
In vigore dal 6 lug 1889
Se un membro del comitato non interverrà alle tornate per tre volte di seguito, senza averne ottenuto congedo, come pure se ometta,
senza ragione, di compiere le speciali incombenze affidategli, sarà dichiarato dimissionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-17