Statuto›Capo V
Art. 18
In vigore dal 6 lug 1889
Le votazioni si fanno per alzata e seduta od a voti segreti; quelle concernenti persone debbono sempre essere prese in quest'ultimo modo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità la proposta si intende respinta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-18