Art. 18
StatutoCapo V

Art. 18

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In vigore dal 6 lug 1889
Le votazioni si fanno per alzata e seduta od a voti segreti; quelle concernenti persone debbono sempre essere prese in quest'ultimo modo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità la proposta si intende respinta.
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