Statuto›Capo VI
Art. 21
In vigore dal 6 lug 1889
È vietato ai membri del comitato di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri, o dei loro congiunti, od affini fino al quarto grado civile; come pure di prender parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, di esazione di appalti che si riferiscono ai beni da essi amministrati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-21