Statuto›Capo V
Art. 20
In vigore dal 6 lug 1889
Le deliberazioni debbono essere sottoscritte da tutti i membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo voto motivato; debbono poi essere autenticate dal segretario e munite del visto del presidente; nè se ne potrà lasciar copia, senza il permesso del comitato e dell'autorità governativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-20