Statuto›Parte II
Art. 23
In vigore dal 6 lug 1889
Non sono ammesse alunne prima del sesto anno; nè dopo l'undicesimo compiuto; in casi eccezionali potrà il comitato ammetterle nel dodicesimo anno, purchè diano prova di avere la istruzione sufficiente per essere ascritte al 2° anno del 1° corso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-23