Statuto›Parte II
Art. 25
In vigore dal 6 lug 1889
Le domande di ammissione debbono essere indirizzate al comitato ed essere corredate per tutte indistintamente le alunne:
a) della fede di nascita;
b) dell'attestato di vaccinazione o di vaiolo naturale;
c) della obbligazione del padre o di chi ne fa le veci, per l'adempimento delle condizioni prescritte dall';
d) nel caso di domanda di posti gratuiti, dei documenti provanti le condizioni e la benemerenza del padre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-25