StatutoCapo IV

Art. 12

In vigore dal 6 lug 1889
Il presidente: 1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del comitato, ne presiede e dirige le adunanze; 2° Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese, quando non ne sia delegato l' incarico ad alcuno degli altri membri in modo speciale. 3° Dirige la corrispondenza della quale ha la firma, e sorveglia la tenuta dei registri e l'andamento degli affari; 4° Provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, all'esecuzione degli Ordini superiori, al pagamento delle spese stanziate dal bilancio colla emissione dei mandati relativi; 5° Vigila che il tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall' del regolamento 27 novembre 1862. 6° Sorveglia l'andamento generale del collegio; 7° Rappresenta in giudizio il comitato e stipula a nome di questo i contratti da esso deliberati, ove non ne venga specialmente incaricato altro membro; 8° Sospende in caso d'urgenza gli impiegati dandone avviso entro tre giorni al comitato per le opportune provvidenze; 9° Prende in caso d'urgenza tutte le misure di precauzione, malgrado siano di competenza dell'intiero comitati, informandone tosto il medesimo. In caso di mancanza, assenza od impedimento del presidente; questi sarà surrogato in ogni sua attribuzione dal membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione da chi ebbe maggior numero di voti; ed in caso di parità di voti dal maggiore di età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-12

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