Statuto›Capo IV
Art. 12
In vigore dal 6 lug 1889
Il presidente:
1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del comitato, ne presiede e dirige le adunanze;
2° Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese, quando non ne sia delegato l' incarico ad alcuno degli altri membri in modo speciale.
3° Dirige la corrispondenza della quale ha la firma, e sorveglia la tenuta dei registri e l'andamento degli affari;
4° Provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, all'esecuzione degli Ordini superiori, al pagamento delle spese stanziate dal bilancio colla emissione dei mandati relativi;
5° Vigila che il tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall' del regolamento 27 novembre 1862.
6° Sorveglia l'andamento generale del collegio;
7° Rappresenta in giudizio il comitato e stipula a nome di questo i contratti da esso deliberati, ove non ne venga specialmente incaricato altro membro;
8° Sospende in caso d'urgenza gli impiegati dandone avviso entro tre giorni al comitato per le opportune provvidenze;
9° Prende in caso d'urgenza tutte le misure di precauzione, malgrado siano di competenza dell'intiero comitati, informandone tosto il medesimo.
In caso di mancanza, assenza od impedimento del presidente; questi sarà surrogato in ogni sua attribuzione dal membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione da chi ebbe maggior numero di voti; ed in caso di parità di voti dal maggiore di età.
Storico versioni
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