StatutoCapo III

Art. 7

In vigore dal 6 lug 1889
Nel tempo stabilito ciascun votante, dopo aver scritto nella propria scheda il nome o i nomi di coloro che voglia eleggere, la trasmetterà in piego chiuso e raccomandato al regio provveditore agli studi della provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-7

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