Statuto›Capo III
Art. 7
In vigore dal 6 lug 1889
Nel tempo stabilito ciascun votante, dopo aver scritto nella propria scheda il nome o i nomi di coloro che voglia eleggere, la trasmetterà in piego chiuso e raccomandato al regio provveditore agli studi della provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-7