Statuto›Capo II
Art. 3
In vigore dal 6 lug 1889
Al mantenimento del collegio servono:
a) Le rette delle alunne interne;
b) Le rette dei posti governativi e del legato Maria Luigia;
c) Le tasse mensili delle alunne esterne;
d) Gli assegni fissi nella complessiva somma di lire annue quattromila, giusta le rispettive deliberazioni dei consigli comunale e provinciale di Piacenza in data 4 aprile 1872 e 15 marzo 1873;
e) I lasciti e le donazioni eventuali di privata beneficenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-3