StatutoCapo II

Art. 3

In vigore dal 6 lug 1889
Al mantenimento del collegio servono: a) Le rette delle alunne interne; b) Le rette dei posti governativi e del legato Maria Luigia; c) Le tasse mensili delle alunne esterne; d) Gli assegni fissi nella complessiva somma di lire annue quattromila, giusta le rispettive deliberazioni dei consigli comunale e provinciale di Piacenza in data 4 aprile 1872 e 15 marzo 1873; e) I lasciti e le donazioni eventuali di privata beneficenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-3

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