StatutoCapo III

Art. 8

In vigore dal 6 lug 1889
Passato il tempo utile della votazione il regio provveditore agli studi, di concerto col presidente del comitato, stabilirà un prossimo giorno per l'apertura delle schede. Essa sarà fatta dal provveditore in seno del consiglio provinciale scolastico, coll'intervento del presidente e di due membri del comitato dal comitato stesso a ciò delegati. Delle operazioni di spoglio si farà apposito verbale, il quale sarà firmato dal prefetto presidente del consiglio provinciale scolastico, dal regio provveditore agli studi e dal presidente del comitato, e dovrà essere approvato dal consiglio scolastico della provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-8

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