Statuto›Capo III
Art. 5
In vigore dal 6 lug 1889
All'elezione dei quattro membri da nominarsi dai parenti delle alunne, i quali potranno essere scelti anche fra le signore, parteciperanno il padre o la madre di ciascuna delle alunne interne che troveranno ascritte fra le convittrici al momento in cui la elezione stessa avrà luogo.
Per le alunne i cui genitori siano morti od assenti voterà il più prossimo parente dell'uno o dell'altro sesso, o quello cui sia affidata o che si sia assunta la cura dell'educazione delle alunne stesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-5