Statuto›Capo III
Art. 4
In vigore dal 6 lug 1889
Un comitato composto di nove membri ha la suprema direzione generale e l'amministrazione del collegio: quattro di essi sono nominati dai parenti delle alunne, tre dal consiglio provinciale e due dal consiglio comunale; essi eleggono tra loro un presidente, un tesoriere, e un segretario.
Il comitato rimane in carica tre anni, si rinnova per un terzo ogni anno e i suoi membri sono rieleggibili: nei primi anni la loro scadenza sarà determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-4