Statuto›Capo III
Art. 9
In vigore dal 6 lug 1889
Non potranno assumere l'ufficio e ne decaderanno quando lo avessero assunto coloro che non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col collegio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-9