Statuto›Capo IX
Art. 37
In vigore dal 6 lug 1889
Tanto la direttrice quanto le istitutrici ed i professori sono nominati dal comitato. E le une e gli altri debbono essere abilitati all'insegnamento nei modi prescritti dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-37