StatutoCapo XI

Art. 42

In vigore dal 6 lug 1889
Con regolamento che sarà proposto dal Comitato ed approvato dal consiglio provinciale scolastico si determineranno specificatamente le attribuzioni della direttrice, del direttore spirituale, i doveri delle istitutrici e degli insegnanti e si provvederà a quant'altro concerne l'andamento del collegio e l'amministrazione economica del medesimo. Visto: d'ordine di S. M. Il ministro della pubblica istruzione P. Boselli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-42

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