Statuto›Capo XI
Art. 42
42 / 42In vigore dal 6 lug 1889
Con regolamento che sarà proposto dal Comitato ed approvato dal consiglio provinciale scolastico si determineranno specificatamente le attribuzioni della direttrice, del direttore spirituale, i doveri delle istitutrici e degli insegnanti e si provvederà a quant'altro concerne l'andamento del collegio e l'amministrazione economica del medesimo.
Visto: d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
P. Boselli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-03-24;3367#art-s-42