Statuto organico›Capo TERZO
Art. 32
In vigore dal 8 giu 1888
Le somme dovute ai creditori che non comparissero durante la liquidazione cesseranno di produrre interesse, e saranno entro il mese successivo consegnate alla cassa dei depositi e prestiti come capitali spettanti ai privati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-32