Statuto organicoCapo TERZO

Art. 30

In vigore dal 8 giu 1888
Servirà di legale diffidamento per il rimborso dei fondi, la pubblicazione replicata sul giornale degli annnzi giudiziari della provincia in principio di ogni mese ed inserita nella Gazzetta Ufficiale del Regno a termini di legge.
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