Statuto organico›Capo TERZO
Art. 29
In vigore dal 8 giu 1888
Nel caso in cui la cassa non potesse continuare i suoi impegni verso i depositanti senza intaccare oltre un terzo della somma di dotazione dopo esaurito il fondo di riserva, l'amministrazione delibererà sulla convenienza di addivenire ad una liquidazione, e sottoporrà la sua deliberazione al consiglio comunale pei suoi provvedimenti.
Venendo autorizzata la liquidazione, essa avrà luogo nello spazio di sei mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-29