Statuto organicoCapo TERZO

Art. 29

In vigore dal 8 giu 1888
Nel caso in cui la cassa non potesse continuare i suoi impegni verso i depositanti senza intaccare oltre un terzo della somma di dotazione dopo esaurito il fondo di riserva, l'amministrazione delibererà sulla convenienza di addivenire ad una liquidazione, e sottoporrà la sua deliberazione al consiglio comunale pei suoi provvedimenti. Venendo autorizzata la liquidazione, essa avrà luogo nello spazio di sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo