Statuto organicoCapo TERZO

Art. 24

In vigore dal 8 giu 1888
Non si farà mai impiego di denaro della cassa a favore di qualsivoglia dei suoi amministratori o di altre persone addette al servizio od esercizio della stessa. Ed è interdetto alla medesima ogni collocamento di fondi in rendite estere, e presso a persone che non abbiano domicilio nello Stato o con ipoteca sui beni posti fuori della provincia di Alessandria. Saranno però preferiti gl'imprestiti con ipoteca sui beni posti nel circondario di Alessandria. Le somme mutuate contro ipoteca saranno pagate con un mandato sul cassiere, esigibile soltanto quando siasi verificato che nessun'altra ipoteca venne iscritta a carico del mutuatario prima di quella da questi acconsentita a favore della cassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-24

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