Statuto organico›Capo TERZO
Art. 26
In vigore dal 8 giu 1888
Prelevate le spese d'amministrazione ogni sopravanzo sul complesso degli interessi riscossi a fronte di quelli pagati dalla cassa e capitalizzati in aggiunta ai depositi, sarà accertato annualmente e collocato a frutto, perché venga con essi gradatamente aumentato il fondo di riserva il quale è destinato a far fronte ad ogni perdita eventuale o ad acquisti straordinari che fossero per diventare necessari, e molto utili alla cassa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-26