Statuto organicoCapo TERZO

Art. 26

In vigore dal 8 giu 1888
Prelevate le spese d'amministrazione ogni sopravanzo sul complesso degli interessi riscossi a fronte di quelli pagati dalla cassa e capitalizzati in aggiunta ai depositi, sarà accertato annualmente e collocato a frutto, perché venga con essi gradatamente aumentato il fondo di riserva il quale è destinato a far fronte ad ogni perdita eventuale o ad acquisti straordinari che fossero per diventare necessari, e molto utili alla cassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo