Statuto organicoCapo TERZO

Art. 28

In vigore dal 8 giu 1888
Nel caso di moltiplicate contemporanee domande di restituzione di depositi che esaurissero il fondo corrente in numerario, e non permettessero di aspettare le scadenze dei crediti ed i termini segnati dalla legge al richiamo dei fondi della cassa, l'amministrazione è autorizzata a prendere quelle determinazioni straordinarie, che riconoscesse urgenti per disporre delle somme impiegate, tanto in fondi pubblici, come in guarentigie fondiarie.
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