Statuto organico›Capo TERZO
Art. 33
In vigore dal 8 giu 1888
Se dopo il pagamento integrale rimanesse alla cassa di risparmio qualche fondo o valore, ne sarà disposto dal consiglio comunale a favore d'instituti locali di pubblica beneficenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-33