Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 36
In vigore dal 8 giu 1888
Riconoscendosi che una stessa persona anche sotto nomi diversi ottenne più conti aperti a suo favore, questi saranno riuniti in un solo, e se cosi uniti eccederanno il limite sovrastabilito saranno soggetti alla riduzione di interesse di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-36