Statuto organico›Capo TERZO
Art. 31
In vigore dal 8 giu 1888
Dopo la prima pubblicazione non saranno più ricevuti depositi. La liquidazione si opererà mediante il pagamento del suo avere integrale ad ogni depositante compreso l'interesse fino al tempo del rimborso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-31