Statuto organico›Capo TERZO
Art. 27
In vigore dal 8 giu 1888
I frutti del fondo di riserva e del patrimonio saranno applicati prededotte le spese, nello estendere il beneficio della medesima e nel renderla più proficua alle classi a cui favore è specialmente instituita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-27