Statuto organicoCapo TERZO

Art. 22

In vigore dal 8 giu 1888
Riguardo alle operazioni che portano pegno la cassa risparmio ha facoltà di alienare senza intervento giudiziale e colla sola opera di un agente di cambio patentato le carte di credito ricevute in pegno, quando alla scadenza non venga restituita la somma mutuata coi relativi interessi, come pure nel caso in cui il debitore richiesto anche prima della scadenza del debito, di ulteriore cauzione per essere la prima divenuta insufficiente, non si presti a fornirla nel tempo e nella misura fissata dal consiglio di amministrazione. Effettuata la vendita e dedotto l'importo del credito della cassa per capitale interesse e spese la somma che sopravanza viene tenuta per quindici giorni a disposizione del mutuatario, passati i quali è investita in un libretto della cassa intestato al medesimo e tenuto a sua disposizione. Ove per contro l'importo ritratto dalla vendita non bastasse a coprire l'intiero credito dell'istituto, il mutuatario è tenuto di supplire al difetto.
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