Statuto organico›Capo TERZO
Art. 17
In vigore dal 8 giu 1888
Il presidente, l'amministratore segretario e l'amministratore di turno formano un comitato esecutivo dal quale sono spediti gli affari che non ammettono dilazione o che non contengono determinazione di massima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-17