Statuto organicoCapo TERZO

Art. 21

In vigore dal 8 giu 1888
L'impiego delle somme formanti la dotazione dovrà farsi in beni stabili nei limiti necessarii per collocarvi la sede della cassa o in rendite sul debito pubblico od in altri valori garantiti dallo Stato intestati alla cassa. L'impiego delle somme consegnate dai depositanti potrà farsi soltanto nei seguenti modi: a) In acquisto di rendita sul debito pubblico dello Stato. b) In buoni del tesoro; c) In deposito alla cassa depositi e prestiti; d) In mutui con garanzia ipotecaria su beni stabili siti nella Provincia ed aventi oltre i pesi preesistenti un margine di valore superiore almeno di un terzo alla somma mutuata e con durata non maggiore di anni sei ed anche a scadenze maggiori quando trattasi di mutui ammortizzabili mediante annualità; e) in apertura di conti correnti pure con garanzia ipotecaria per anni tre; f) in mutui chirografari per cambiale con scadenza non superiore a sei mesi garantiti da due firme solidali, appartenenti a persone notoriamente conosciute solvibili, od assicurati col deposito di titoli dello Stato o di altri valori e nella misura di cui all'alinea m) di questo articolo. g) in acquisto di crediti per residuo prezzo di stabili venduti e garantiti con valida ipoteca rimborsabili fra anni sei; h) in mutui alla provincia, ai comuni ed alle opere pie della medesima con che siano ammortizzabili e debitamente autorizzati dalle autorità competenti con vincolo speciale dei loro bilanci; i) in acquisto di cartelle fondiarie emesse dagli stabilimenti di credito fondiario autorizzati per legge; l) in depositi a conto corrente a vista od a tempo determinato non eccedenti un anno, mediante corrispondenza d'interesse presso stabilimenti di credito od altra cassa di risparmio di notoria solidità, e non oltre il ventesimo delle somme disponibili; m) in anticipazioni, per una durata non maggiore di sei mesi e per una somma non maggiore ai 4/5 del corso della giornata sopra titoli di rendita dello Stato, di cartelle fondiarie, di titoli provinciali o comunali e di altri valori emessi o garantiti dallo Stato. Oltre quanto è disposto nel primo comma del presente articolo sarà facoltativo all'amministrazione di acquistare beni stabili per assicurare o ricuperare crediti preesistenti; nel qual caso però l'amministrazione provvederà per la loro alienazione in un termine non maggiore di tre anni. Gli investimenti poi di cui sopra si faranno in conformità e nelle proporzioni fissate dalle speciali disposizioni del regolamento interno. Potrà altresì la cassa ricevere valori in deposito per custodia mediante provvigione, assumere il servizio di tesoreria per enti morali e per pubbliche amministrazioni sotto le norme a stabilirsi. L'amministrazione dovrà tenere un fondo disponibile uguale ad un ventesimo dell'importare dei libretti dei depositi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-21

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