Statuto organicoCapo TERZO

Art. 18

In vigore dal 8 giu 1888
È ufficio del presidente il provvedere all'eseguimento delle deliberazioni prese dall'amministrazione o dal comitato esecutivo, convocare entrambi i corpi e sopraintendere a tutto il servizio. Egli ha la rappresentanza legale della cassa e presiede alle adunanze, in mancanza sua e del vice-presidente, le adunanze sono presiedute dall'amministratore anziano d'età fra i presenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-18

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