Statuto organico›Capo TERZO
Art. 18
In vigore dal 8 giu 1888
È ufficio del presidente il provvedere all'eseguimento delle deliberazioni prese dall'amministrazione o dal comitato esecutivo, convocare entrambi i corpi e sopraintendere a tutto il servizio.
Egli ha la rappresentanza legale della cassa e presiede alle adunanze, in mancanza sua e del vice-presidente, le adunanze sono presiedute dall'amministratore anziano d'età fra i presenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-18