Statuto organicoCapo TERZO

Art. 15

In vigore dal 8 giu 1888
Dall'amministrazione vengono eletti nel suo seno: Un presidente; Un vice-presidente; Un amministratore incaricato della segreteria; Un amministratore incaricato della contabilità; Un amministratore incaricato del collocamento dei fondi; Un amministratore incaricato degli affari contenziosi. Per ciascuno degli ultimi quattro uffici è pure eletto un altro amministratore supplente per coadiuvare il titolare. Ognuno di essi sarà tenuto al suo turno di assistenza alla cassa a norma dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-15

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