Statuto organico›Capo TERZO
Art. 15
In vigore dal 8 giu 1888
Dall'amministrazione vengono eletti nel suo seno:
Un presidente;
Un vice-presidente;
Un amministratore incaricato della segreteria;
Un amministratore incaricato della contabilità;
Un amministratore incaricato del collocamento dei fondi;
Un amministratore incaricato degli affari contenziosi.
Per ciascuno degli ultimi quattro uffici è pure eletto un altro amministratore supplente per coadiuvare il titolare.
Ognuno di essi sarà tenuto al suo turno di assistenza alla cassa a norma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-15