Statuto organicoCapo TERZO

Art. 19

In vigore dal 8 giu 1888
Ciascuno degli amministratori in ufficio riferisce all'amministrazione in ordine alle parti di servizio da lui dipendenti, e può anche dare le disposizioni più urgenti ed istantanee per l'andamento della cassa, sottoponendole alla conferma del comitato esecutivo e dell'intiera amministrazione.
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