Statuto organico›Capo TERZO
Art. 14
In vigore dal 8 giu 1888
Sono incombenze principali dell'amministrazione:
Promuovere la cognizione e l'uso della cassa fra le persone per le quali è specialmente destinata.
Vigilare sulla regolarità di tutte le operazioni che ne costituiscono l'essenza ed assistervi col mezzo di uno degli amministratori per turno.
Determinare sollecitamente il sicuro impiego del danaro depositato e d'ogni altra attività della cassa.
Impartire le istruzioni occorrenti per il buon governo dell'istituto.
Nominare e licenziare gli impiegati, fissarne gli stipendi e le cauzioni a prestarsi dai medesimi.
Provvedere in genere ad ogni altra emergenza della cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-14