Statuto organico›Capo SECONDO
Art. 9
In vigore dal 8 giu 1888
Le annuali surrogazioni si fanno dal consiglio comunale nella sessione d'autunno.
Venendo però a mancare nel corso dell'anno più di un membro dell'amministrazione la surrogazione può essere fatta ad istanza di questa in qualunque seduta si ordinaria che straordinaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-9