Statuto organicoCapo SECONDO

Art. 9

In vigore dal 8 giu 1888
Le annuali surrogazioni si fanno dal consiglio comunale nella sessione d'autunno. Venendo però a mancare nel corso dell'anno più di un membro dell'amministrazione la surrogazione può essere fatta ad istanza di questa in qualunque seduta si ordinaria che straordinaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-9

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