Statuto organico›Capo SECONDO
Art. 7
In vigore dal 8 giu 1888
Gli amministratori membri del consiglio comunale, nei quali venga a cessare questa qualità, continuano nulladimeno a far parte del consiglio d'amministrazione pel tempo normale stabilito dall'articolo precedente a meno che avessero cessato di essere eleggibili a norma di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-7