Statuto organicoCapo SECONDO

Art. 7

In vigore dal 8 giu 1888
Gli amministratori membri del consiglio comunale, nei quali venga a cessare questa qualità, continuano nulladimeno a far parte del consiglio d'amministrazione pel tempo normale stabilito dall'articolo precedente a meno che avessero cessato di essere eleggibili a norma di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-7

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