Statuto organico›Capo PRIMO
Art. 2
In vigore dal 8 giu 1888
Il capitale di dotazione è fissato in L. 40,000. La rimanenza attiva risultante dall'ultimo resoconto (Esercizio 1886) di L. 231,314.32 rappresenta il fondo di riserva che potrà essere aumentato indefinitamente colle economie annuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-2