Statuto organico›Capo PRIMO
Art. 4
In vigore dal 8 giu 1888
Il capitale di dotazione da impiegarsi a norma dell' non potrà essere alienato o vincolato salvo occorresse il caso di passività della cassa, o di bisogni straordinari dopo esaurito tutto il fondo di riserva.
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Avvertenze. - Lo stampato in carattere ordinario indica il progetto di regolamento già stato approvato dal consiglio comunale in sua seduta del 6 dicembre 1886.
Lo stampato di carattere corsivo indica le varianti, aggiunte e modificazioni state suggerite dal ministero al progetto come sopra approvato con nota 21 gennaio 1887 n. 5647-1569 e 4 giugno 1888.
Queste aggiunte e varianti già vennero approvate dal consiglio di amministrazione della cassa nella sua adunanza del 15 gennaio corrente anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-4