Statuto organicoCapo SECONDO

Art. 6

In vigore dal 8 giu 1888
Essi sono eletti dal consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti e per un quinto almeno fra i membri del consiglio stesso. Si rinnovano ogni anno, dapprima per sorteggio, cioè: estraendo due membri per ciascuno dei quattro primi anni e tre nell'ultimo; quindi per anzianità. Non potranno essere amministratori quelli che sono debitori od altrimenti obbligati verso la cassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-6

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