Statuto organicoCapo QUARTO

Art. 35

In vigore dal 8 giu 1888
Una stessa persona non potrà avere a suo credito fruttifero oltre lire 10,000, nè ottenere più di un conto aperto al suo nome. A questa restrizione non sono soggetti i corpi morali e le società operaie ed agricole di mutuo soccorso. Quando il credito di un depositante raggiunga la somma di lire 10,000, l'interesse per ogni eccedenza sarà ridotto in quella misura che verrà fissata dal consiglio d'amministrazione.
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